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CONCILIATURA
A cura degli archivisti Dott. ri Massimo Pitti e Lorenzo Carcangiu (SISAR s.a.s.)

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Il Conciliatore fu istituito in ogni Comune con R.D. n. 2626 del 6 dicembre 1865 come organo giudiziario con funzione conciliativa e contenziosa nelle controversie civili minori. Il Giudice Conciliatore, di nomina regia, era assistito nello svolgimento della sua attività e nella redazione dei processi verbali, da un Cancelliere, funzione ricoperta solitamente dal Segretario comunale o da un altro impiegato della segreteria.
Con la legge n. 261 del 16 giugno 1892 e con il R.D. n. 728 del 26 dicembre dello stesso anno fu introdotto e regolamentato un Ufficio di Conciliazione. A capo stava un giudice elettivo, competente in materia di “azioni personali, civili e commerciali” fino a 100 lire di valore e di “danni dati” fino alla stessa somma e di locazioni di immobili. Era scelto sulla base di una lista di eleggibili compilata dalla Giunta comunale e nominato dal Presidente del Tribunale su proposta del Procuratore regio. Accanto alla figura del Conciliatore era prevista quella di un vice-conciliatore e di un messo.
Il funzionamento degli uffici di conciliazione, in seguito, fu modificato dal R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 sull’ordinamento giudiziario e dalla legge n. 1368 del 18 dicembre 1941. I Giudici conciliatori e vice conciliatori appartenevano all’ordine giudiziario come magistrati onorari. Nei comuni divisi in frazioni, borgate e quartieri o ripartiti in circoscrizioni potevano essere istituiti uffici distinti di Giudice conciliatore. A ciascun ufficio era addetto uno o più Viceconciliatori. I Conciliatori e Viceconciliatori venivano nominati sulla base di requisiti di indipendenza, carattere e prestigio tra i cittadini italiani di almeno 25 anni che risiedevano nel comune. La nomina, di durata triennale, avveniva con decreto del presidente della Corte d’appello. Le funzioni venivano esercitate a titolo gratuito e onorario.
La legge n. 374 del 21 novembre 1991 stabilì la soppressione della figura del Giudice conciliatore a partire dalla data 1 maggio 1995 e il trasferimento delle sue funzioni al Giudice di pace, magistrato onorario chiamato a risolvere cause di minore entità sia civili sia penali.

Della documentazione prodotta dalla Conciliatura di Selargius si conservano i Registri delle cause chiamate alle udienze e gli Atti di conciliatura, entrambi redatti dal Cancelliere, comprendenti volumi dei processi verbali di conciliazione, sentenze, pignoramenti, arbitramenti, atti di citazione e documentazione relativa all'amministrazione dell'ufficio.

[Bibliografia essenziale: A. Antoniella, L'archivio comunale postunitario. Contributo all'ordinamento degli archivi dei comuni, Giunta regionale toscana e La Nuova Italia, Firenze, 1979; C. Bufardeci, Il giudice conciliatore e i lineamenti per una riforma con l'istituzione del giudice di pace, C.E.L., Gorle, 1989; M. Acone, Il giudice di pace. Commento alla L. 374/1991, Jovene, Napoli, 1992]

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