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UFFICIO STATO CIVILE

Il R.D. n. 198 del 29 ottobre 1808 emanato da Gioacchino Napoleone Murat, ispirato al Codice Napoleonico: Libro I Titolo 2 “Degli atti dello stato civile”, disponeva nel Regno di Napoli la conservazione presso i Comuni dei registri dello stato civile e della popolazione e degli atti relativi ai censimenti e alle statistiche.
Ogni registro doveva essere redatto in duplice copia, una conservata presso l’archivio del Comune, l’altra trasmessa al Tribunale della Provincia alla fine di ogni anno. La nascita del Regno d’Italia, 17 marzo 1861, presuppose la codificazione di un’accurata ed unificata legislazione in materia di stato civile, anagrafe, censimenti e statistica. Lo stato civile italiano fu istituito col R.D. n. 2602 del 15 novembre 1865 e l’ufficio competente iniziò la sua attività il 1° gennaio dell’anno successivo. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, o un suo delegato avevano il compito di ricevere le dichiarazioni anagrafiche, di compilare le relative registrazioni in appositi registri, relativi alla cittadinanza, alle nascite, ai matrimoni e alle morti, e di rilasciare i certificati dello stato civile. I registri, redatti in duplice copia e vidimati in precedenza dal Presidente del Tribunale, al termine dell’anno solare, venivano conservati una copia presso l’archivio dello stato civile e l’altra inviata e conservata presso la cancelleria del Tribunale per essere poi versata all’Archivio di Stato competente per territorio.
Inoltre per ciascun registro “chiuso” veniva compilato un indice annuale, nelle pagine finali, e, periodicamente, un indice decennale in duplice copia, per fare in modo che un esemplare potesse essere inviato alle Procure Regie.
Il nuovo ordinamento degli uffici di stato civile, prescritto col R.D. n. 1238 del 9 luglio 1939, fissò i criteri standard affinché si raggiungesse la conformità dei registri in tutto il territorio nazionale.
La legge n. 127 del 15 maggio 1997, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, all’art. 2 apportò numerose modificazioni agli articoli del R.D. n. 1238 del 9 luglio 1939. In seguito, il D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 introdusse una significativa innovazione riguardante la tenuta e gestione dello Stato Civile attraverso l’informatizzazione di tutti i dati relativi ai registri e la conseguente realizzazione di un archivio informatico (Titolo III artt. 10 - 14).

Presso l’ufficio Stato Civile del Comune di Selargius ai sensi del R.D. n. 2602 del 15 novembre 1865 e a decorrere dal 1° gennaio 1866 vennero redatti annualmente i registri degli atti di cittadinanza, degli atti di nascita, degli atti di matrimonio e degli atti di morte. Per ciascun registro era prevista la redazione di un indice annuale e per ciascuna serie di un indice decennale. La sezione “Stato Civile” si compone quindi di otto serie, corrispondenti alle suddette tipologie di registrazione.

[Bibliografia essenziale: Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia reale, Torino, 1861-1947; A. Antoniella, L'archivio comunale postunitario: contributo all'ordinamento degli archivi dei comuni, Giunta regionale toscana, La nuova Italia, Firenze, 1979; M. C. Andrini, Gli atti dello stato civile, in «Persone e famiglia», vol. IV, a cura di G. Cattaneo, Utet, Torino, 1997; F. Bartolini, Il codice amministrativo, La tribuna, Piacenza, 2004; G. Di Giovine, G. Zappa, Codice delle leggi dello stato civile, Giuffrè, Milano, 1991]

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